ORDINANZA SINDACALE PER TAGLIO AMBROSIA
ORDINANZA EMANATA PER CONTRASTARE L'INSORGENZA DI PROBLEMATICHE ALLERGOLOGICHE ED ASMATICHE CAUSATE DALLA FIORITURA E LA CRESCITA DELL'AMBROSIA.
ORDINANZA N° 66 DEL 17/06/2010
IL SINDACO
Premesso che la pianta “Ambrosia” in questi ultimi anni si è diffusa nei comuni dell’ASL della Provincia di Pavia ed è divenuta causa di allergie che si manifestano anche in sintomatologie asmatiche;
Considerato che:
- l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- i luoghi preferenziali di crescita dell'Ambrosia sono i terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, i terreni incolti, le aree verdi abbandonate, le aree industriali dismesse, le terre mosse di cantieri (non solo quelli edili ma anche quelli per la costruzione delle grandi opere di viabilità e ferroviarie), le banchine stradali, le rotatorie e gli spartitraffico, le massicciate ferroviarie, gli argini dei canali, i fossi ed in generale tutte le aree abbandonate e semi abbandonate, nonché i campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;
Rilevato che:
- l'incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio delle aree incolte, in periodi e con un numero di interventi da stabilire in base all’ambito di intervento ed ad in’attenta osservazione in campo, intervenendo comunque prima della maturazione delle infiorescenze, può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta.
Dato atto che lo sfalcio delle aree infestate da Ambrosia, nei periodi antecedenti la fioritura della pianta, è uno strumento efficace al contenimento dell’aereo diffusione del polline, e che per le aree pubbliche l’Amministrazione Comunale ha disposto l’esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;
Vista la circolare dell’ASL Pavia Cod. 6.2.2.3. – Prot. n. 48223 del 08/06/2010 in merito alla prevenzione delle allegrie da ambrosia nella Provincia di Pavia per l’anno 2010;
Ritenuto di dover disporre in via contingibile ed urgente misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'Ambrosia e conseguentemente contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;
Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia coincidente con il mese di settembre;
Vista l'Ordinanza n. 25522 del 29.3.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto “Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata”;
Viste le Linee Guida “Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia” per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l’adozione di Ordinanze Sindacali;
Visti gli art. 50, 5° comma del Dlgs. 18.08.2000 n.267 e art. 117 del D.Lgs. 31.3.98, n. 112;
Visto l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981;
ORDINA
- ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell’alta tensione);
- ai proprietari di aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
- agli Amministratori di condominio;
- ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie e ferroviarie;
- al Responsabile Settore Strade della Provincia di Pavia;
- al personale dell’Ufficio Tecnico Comunale
ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano due sfalci, nei seguenti periodi:
· I sfalcio: terza decade di luglio;
· II sfalcio: terza decade di agosto;
per evitare la diffusione nelle zone più sensibili ed infestate da tale pianta.
La sfalcio deve essere eseguito prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima dell’emissione di polline. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm., con un’altezza di taglio più bassa possibile.
Per quanto riguarda le aree agricole è ammissibile l’esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto, basandosi però su un’attenta osservazione delle condizioni in campo ed intervenendo sempre prima della fioritura.
Prevedere un ulteriore intervento, in caso di ravvisata necessità, in corrispondenza all’inizio di settembre se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura.
INVITA
la cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza, a curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, paniaco, che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia Artemisifolia.
AVVERTE
che chiunque viola le presenti disposizioni, e pertanto non effettuerà i tagli previsti, ed il terreno verrà trovato in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile con una sanzione amministrativa:
- da € 50 a € 200 per un’area fino a 2000 m2;
- da € 200 a € 500 per un’area oltre i 2000 m2;
qualora, successivamente all’erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario non provveda comunque allo sfalcio del terreno infestato, il Sindaco provvederà d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
Gli agenti di Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all’ordinanza;
L’Ufficio Tecnico Comunale, per quanto di competenza, è tenuto ad inviare copia di questa ordinanza ai proprietari e/o responsabili delle zone di lottizzazione, affinché siano informati delle misure da adottare per evitare la diffusione dell’Ambrosia;
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di 120 giorni al Capo dello Stato
Tromello, 17/06/2010
IL SINDACO
f.to Poma Maurizio