Comunicazione di avvenuta attribuzione di area fabbricabile ai sensi dell'art. 31, comma 20, della Legge Finanziaria n. 289/2002 a seguito di adozione di nuovo P.G.T.
Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 20/11/2010
Comune di Tromello
Provincia di Pavia
Piazza V. Veneto, 1
Cod. Fiscale 85001850180 P.Iva 00463060186
AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO TRIBUTI
TEL. 0382 86021 int. 41 – FAX 0382 868370
Prot. n. 12321 del 26/11/2010
Alle S.V. in indirizzo
Raccomandata a.r o tramite notifica con messo comunale
OGGETTO: comunicazione di avvenuta attribuzione di area fabbricabile ai sensi dell’art.31, comma 20, della legge
Finanziaria n. 289/2002 a seguito adozione nuovo P.G.T.
In riferimento all’oggetto citato si comunica che, a seguito dell’adozione del nuovo Piano Generale del Territorio (P.G.T.) in data 26.01.2009, approvato il 22/04/2009, e pubblicato sul B.U.R.L. in data 29/07/2009, le aree edificabili sono soggette all’imposta comunale sugli immobili secondo le nuove classificazioni, a decorrere dalla data di adozione del P.G.T.
Ai sensi dell’art. 31, comma 20, della Legge 27/12/2002, n. 289, con la presente diamo comunicazione alla S.V. in indirizzo delle nuove aree divenute edificabili, così come troverà indicato negli allegati, specificando che la verifica è stata effettuata d’ufficio salvo errori ed omissioni derivanti da mancati aggiornamenti catastali.
Poiché sul contribuente incombe l’onere di versare il tributo 2009 e 2010, sulla base dei valori attribuiti alle stesse e delle modalità attribuite dalla D.G. N. 106 del 20.11.2010 già D.G. n. 158 del 03.12.2009, prorogata con D.G. n. 58 del 20/05/2010, qualora non avesse ancora provveduto, o provveduto parzialmente, è invitato a presentarsi allo sportello ICI nei giorni e negli orari sotto indicati.
Le D.G. sopra citate hanno così stabilito:
1. che per l’anno 2009 e 2010, fino alla data del 31.01.2011 ai contribuenti ICI, proprietari di terreni agricoli, divenuti edificabili, e proprietari di aree già edificabili ora modificate dall’adozione del nuovo PGT, non saranno applicate le sanzioni nel caso di pagamenti dell’ICI delle solo aree fabbricabili, così come disciplinato dalla vigente normativa tributaria (art.3-5-6, D. Lgs. 472/1997), fermo restando l’obbligo al pagamento del tributo ICI;
2. che per i contribuenti ICI proprietari di terreni agricoli, divenuti edificabili, e proprietari di aree già edificabili ora modificate dall’adozione del nuovo PGT, qualora non dovessero ricevere alcuna comunicazione ai sensi dell’art. 31, comma 20, della legge 289 del 27/12/2002 da parte dell’Amministrazione Comunale e non abbiamo corrisposto la relativa imposta ICI delle sole aree edificabili per il 2009 e 2010, non saranno applicate le sanzioni nel caso di recupero ICI entro i prossimi 5 anni, fermo restando il pagamento del tributo e gli interessi.
Si precisa che la qualora la variazione da terreno agricolo a edificabile interessasse un imprenditore agricolo a titolo principale o un coltivatore diretto, tale variazione è da considerarsi ininfluente, purchè il soggetto provi la sussistenza dei requisiti di legge.
La Delibera di Giunta con la tabella allegata dei valori edificabili ai fini ICI è disponibile presso l’Ufficio Tributi Piazza V. Veneto, 1 Tel. 0382/86021 interno 41, e sul sito dell’Ente www.comune.tromello.pv.it dove è possibile trovare anche il Piano di Governo del Territorio.
Tromello, lì 25 Novembre 2010
Il Direttore Generale
Dott.ssa Angela Giovanna Natale
Ufficio Tributi Tromello – Orario d’ufficio:dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – Giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.00 - Sabato mattina dalle ore 08.30 alle ore 12.30 - Preferibilmente previo appuntamento telefonico al n° 0382/86021 int. 41
Gli istruttori delle pratiche sono: Giovanna Negri – Alessia Pecchielan - Serena Portalupi
|
COMUNE DI Tromello
P.zza V. Veneto n.1
27020 Tromello (PV) COD.ENTE 11301 _______________________________________________________ COPIA n. 106 del 20/11/2010
Oggetto: CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE FABBRICABILI E DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DEI TERRENI EDIFICABILI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’I.C.I. 2009 E 2010 A SEGUITO APPROVAZIONE NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemiladieci addì venti del mese di novembre alle ore 12:00 nell’Ufficio Comunale di Tromello, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale, si è riunita la Giunta Comunale Sono intervenuti i Sigg.:
|
|||
|
COGNOME-NOME |
QUALIFICA |
PRESENTE |
ASSENTE |
|
Poma Maurizio |
Sindaco |
Sì |
== |
|
Gerardini Matteo Maria |
Assessore |
Sì |
== |
|
Verlucca Raveri Paolo |
Assessore |
Sì |
== |
|
Pavia Antonio |
Assessore |
Sì |
== |
|
Carnevali Pierangelo |
Assessore |
Sì |
== |
|
Curti Cesare |
Assessore |
Sì |
== |
|
Cotta Ramusino Fausto |
Assessore |
Sì |
== |
|
Totali : · presenti n.7 · assenti n.0
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Giovanna Natale
Il Sig. POMA MAURIZIO, Sindaco pro-tempore, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
|
|||
|
|
|||
|
LA GIUNTA COMUNALE |
|
VISTA |
la proposta presentata dal Direttore Generale Dott.ssa Angela Giovanna Natale in ordine all’argomento in oggetto ;
|
|
RitenutALA |
Meritevole di accoglimento ;
|
|
VISTO |
Il bilancio dell’esercizio finanziario 2010;
|
|
VISTO |
il T.U. delle leggi sull’ordinamento locale - D.Lvo n.267 del 18.8.2000 ;
|
|
LETTO |
il parere del Direttore Generale Dott.ssa Angela Giovanna Natale reso ai sensi dell’art.49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali - D.Lvo n.267 del 18.8.2000 ;
|
|
con voti |
voti unanimi resi nei modi e termini di legge
|
DELIBERA
|
1. |
di approvare la proposta e i relativi allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
|
|
2. |
di demandare tutti gli adempimenti consequenziali, nei modi e termini previsti dalle vigenti leggi all’ Ufficio Tributi;
|
|
3. |
di dare comunicazione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. |
Successivamente , con separata ed unanime votazione, resa ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267-2000, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito.
_______________ COMUNE DI TROMELLO _______________
Piazza V. Veneto n. 1 – 27020 TROMELLO (PV)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE FABBRICABILI E DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DEI TERRENI EDIFICABILI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’I.C.I. 2009 e 2010 A SEGUITO APPROVAZIONE NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)
IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATE le Delibere di Giunta n. 158 del 03/12/2009 e n. 58 del 20/05/2010 aventi ad oggetto: “Individuazione delle aree fabbricabili e determinazione del valore venale dei terreni edificabili ai fini dell’applicazione dell’ICI 2009 – A seguito approvazione nuovo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);
PREMESSO che all’Ufficio Tributi, così come stabilito dalle D.G. n. 158 del 03.12.2009 e n. 58 del 20/05/2010, è stato demandato il compito di individuare le aree fabbricabili ai fini ICI a seguito dell’avvenuta adozione del Piano di Governo del Territorio;
CONSIDERATO che l’Ufficio Tributi ha completato la prima fase di individuazione delle procedure di identificazione delle aree edificabili e non ancora edificate, consistente in
a) Individuazione sul nuovo Piano Regolatore Generale (P.G.T.) tutte le aree edificabili e non ancora edificate relativamente agli anni 2009 e 2010, confrontandole con il precedente P.R.G.
b) attraverso un lavoro di sovrapposizione con gli estratti di mappa sono stati individuate i numeri di foglio e mappali delle aree edificabili
c) attraverso il collegamento telematico con il Si S.Ter, sono stati individuati, tramite gli identificativi catastali (foglio e numero di mappale),
d) sono stati incrociati i dati con gli archivi I.C.I e si è provveduto ad individuare per ogni intestatario le aree fabbricabili, in ragione della zona territoriale di ubicazione, attuale e precedente al vecchio PRG;
ATTESO che si rende necessario, ultimata questa prima fase, inviare ai proprietari di dette aree, la comunicazione così come disposto ai sensi dell’art. 31, comma 20, della legge finanziaria n. 289/2002 (Legge finanziaria per l’anno 2003) che dispone: “ I Comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabili, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del contribuente”;
RITENUTO necessario da parte dell’Ufficio Tributi, al fine di facilitare il contribuente nell’individuazione della base imponibile ICI per le aree fabbricabili, redarre un documento contenente le linee guida ed i criteri per l’applicazione dei valori edificabili, riassumendo nello stesso la normativa nazionale e comunale, le circolari e risoluzioni ministeriali inerenti all’argomento che sarà consultabile sul sito comunale e messo a disposizione dell’utenza in Ufficio;
VISTO l’art. 11 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che pone a carico del Comune le attività di liquidazione ed accertamento dell’imposta comunale sugli immobili;
VISTO l’art. 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 504/92 che definisce come segue le aree fabbricabili: “ per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità”
VISTO l’art. 9 comma 1 del D. Lgs 504/92 per il quale sono considerati, tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da soggetti indicati che risultino essere coltivatori diretti o imprenditori agricoli – iscritti negli elenchi comunali delle persone soggette all’obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia – che esplicano la loto attività a titolo principale, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo –pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali, nonché la circolare ministeriale n. 7/1106 del 10 giugno 1993, risposta 5.18, che ha precisato che nel caso in cui il terreno risulti inserito negli strumenti urbanistici generali o attuativi e concesso in affitto per uso agricolo a un coltivatore diretto, detto terreno non perde la qualificazione di “area fabbricabile”, in quanto non vi è identità tra soggetto passivo di imposta e conduttore del terreno stesso;
VISTO l’art. 5 comma 5 dello stesso D. Lgs. 504/92 e s.m.i., che relativamente alla determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili. In base alla predetta normativa, il valore impositivo ai fini I.C.I. delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo :
· alla zona territoriale di ubicazione
· all’indice di edificabilità
· alla destinazione d’uso consentita;
· agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
· ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
VISTO l’art. 59, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 446/97, che prevede la possibilità per il Comune di determinare periodicamente il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili;
RICHIAMATO l’art. 5 comma 4 del Regolamento Comunale ICI, che recita: non sono sottoposti a rettifica i valore delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dal Comune con il provvedimento su indicato.
VISTI gli articoli 11-quaterdecies, comma 16 del D.L. n. 203 del 30.09.2005, convertito in legge n. 248 del 02.12.2005, nonché l’art. 36, comma 2 del Decreto Legge “Visco-Bersani” n. 223 del 4 Luglio 2006, convertito con modificazione dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, interpretano il comma 1, lett. b) art. 2 del D.Lvo 504/92 e precisano che: “un’area è da considerare fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune indipendentemente dall’approvazione della regione e dell’adozione di strumenti attuativi dello stesso”
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunle n. 10 del 07/02/2008 avente per oggetto “determinazione del valore delle aree fabbricabili, ai fini ICI anno 2008, riconfermati dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 18/12/2008, anche per l’anno 2009;
CONSIDERATO che a seguito dell’adozione del nuovo Piano di Governo del Territorio, avvenuta con delibera di C.C. nr 3 del 26/01/2009 e confermata a seguito della pubblicazione dell’avviso sul BURL in data 29/07/2009, si è reso necessario rivedere la tabella di determinazione dei valori minimi di riferimento in comune commercio delle aree edificabili ai fini del pagamento dell’I.C.I;
CONSIDERATO altresì che il nuovo P.G.T. ha introdotto diversi ambiti tra le destinazioni d’uso delle aree;
ATTESO che le aree incluse negli Ambiti di Trasformazione inserite nel Documento di Piano del PGT seppur sotto il profilo giuridico non possono essere, ai sensi del comma 3 ex art. L.R. 12/05 definite immediatamente edificabili in ragione della mancanza del relativo Piano Attuativo;
RITENUTO che le medesime aree si possono comunque considerare edificabili seppure mediante l’attribuzione di un valore minore rispetto a quello attribuito alle altre zone agli effetti del pagamento ICI ovvero di un valore affievolito;
ATTESO che tra le nuove aree residenziali sono incluse le Aree di Trasformazione, da AT01 ad AT14, che sono quelle del territorio comunale potenzialmente edificabili e non hanno valore giuridico sul regime dei suoli fino all’approvazione degli strumenti urbanistici attuativi e alla stipula delle relative convenzioni e in conseguenza di ciò si ritiene opportuno considerare le stesse aree edificabili, seppur mediante l’attribuzione di un valore affievolito, agli effetti del pagamento ICI, in considerazione del fatto che non possono essere immediatamente edificabili in ragione della mancanza del relativo Piano Attuativo, attribuendo alle stesse un valore a mq. così come era stato individuato nel precedente P.R.G. per le aree definite “zone residenziali di espansione soggette a P.L.” il cui valore era di € 35.00 a metro quadrato;
RITENUTO che le medesime aree si possono comunque considerare edificabili mediante l’attribuzione di un valore
ATTESO che la nuova Area di Trasformazione non residenziale AT15 è stata individuata nel precedente PRG come ex “zona albergo non soggetta a P.L.” per la quale si conferma il valore di € 30.00/mq;
ATTESO che per tutte le Aree di Trasformazione, sia residenziali che non residenziali, così come evidenziato nella Tavola DP09 del nuovo PGT, sono già state previste aree vincolate alla realizzazione di opere di urbanizzazione destinate alla viabilità e/o a verde, si stabilisce di definire le stesse ai fini del conteggio ICI al netto dei vincoli da realizzare per le opere di urbanizzazione previste;
ATTESO che nel precedente PRG venivano individuate zone commerciali esistenti e zone commerciali di ampliamento soggette a P.L. con valori diversi, ed ora, il nuovo PGT individua tali aree sotto la medesima destinazione di “aree consolidate produttive” il cui valore è da intendersi pari ad € 50,00/mq;
ATTESO che il nuovo P.G.T. ha introdotto tra le aree la Zona consolidata residenziale periurbana (pu), modificando in parte alcune zone agricole ed, in un caso, l’area destinata precedentemente a zona produttiva di completamento (D1) in località “ex Fornace” per i quali viene ora stabilito di attribuire un valore pari ad € 35/mq.
RILEVATO altresì che i contribuenti proprietari delle aree che hanno subito variazioni di azzonamento, sono tenuti al versamento del tributo ICI in ragione del valore venale in comune commercio dell’area edificabile stessa, come disciplinato dall’art. 5, comma , del D. Lgs. 504/1992;
RITENUTO di voler agevolare i contribuenti informandoli, a mezzo del servizio postale, della sopravvenuta edificabilità della del proprio terreno agricolo, e/o della sopravvenuta modifica di destinazione di edificabilità in seguito all’adozione del P.G.T.;
PRESO ATTO pertanto che, per l’anno 2009 e 2010, fino alla data del 31.01.2011, ai contribuenti ICI proprietari di terreni agricoli, divenuti edificabili, e proprietari di aree edificabili modificate in seguito all’adozione del nuovo P.G.T., non saranno applicate le sanzioni nel caso di pagamento dell’ICI delle sole aree fabbricabili, così come disciplinato dalla vigente normativa tributaria (artt. 3-5-6, D. Lgs. 472/1997), fermo restando l’obbligo al pagamento del tributo ICI;
STABILITO che solo per i contribuenti ICI proprietari di terreni agricoli, divenuti edificabili, e proprietari di aree già edificabili ora modificate dall’adozione del nuovo PGT, qualora non dovessero ricevere alcuna comunicazione ai sensi dell’art. 31, comma 20, della Legge n. 289 del 27/12/2002 da parte dell’Amministrazione Comunale e non abbiano corrisposto la relativa imposta ICI delle sole aree edificabili per il 2009 e 2010, non saranno applicate le sanzioni nel caso di recupero ICI entro i prossimi 5 anni, fermo restando il pagamento del tributo e gli interessi;
VISTA la tabella allegata nella quale si illustra il raffronto, tra le aree individuate con il precedente P.R.G. e le nuove aree stabilite dal P.G.T., che riporta i valori da applicarsi alle aree fabbricabili per l’anno 2009;
DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di voler mantenere invariati i valori delle aree ai fini ICI per l’anno 2009 e 2010;
VISTO il Decreto Lgs. 18-8-2000 nr.267;
VISTO il Regolamento di contabilità comunale e lo Statuto comunale;
PRESO atto del parere del Dirigente Dott.ssa Angela Giovanna Natale reso ai sensi dell’art.49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali - D.Lvo n.267 del 18.8.2000 ;
D E L I B E R A
1. DI CONSIDERARE le premesse alla presente proposta di delibera parte integrante e sostanziale della stessa;
2. DI RIDETERMINARE, a seguito dell’approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio, la tabella di raffronto dei valori minimi in comune commercio delle aree edificabili ai fini del calcolo dell’ICI, secondo l’allegata tabella che si unisce al presente atto quale parte integrante e sostanziale; (ALLEGATO A)
3. DI STABILIRE pertanto che, per l’anno 2009 e 2010 e fino alla data del 31.01.2011 ai contribuenti ICI, proprietari di terreni agricoli, divenuti edificabili, e proprietari di aree già edificabili ora modificate dall’adozione del nuovo PGT, non saranno applicate le sanzioni nel caso di pagamento dell’ICI delle sole aree fabbricabili, così come disciplinato dalla vigente normativa tributaria (artt. 3-5-6, D. Lgs. 472/1997), fermo restando l’obbligo al pagamento del tributo ICI;
4. DI STABILIRE che solo per i contribuenti ICI proprietari di terreni agricoli, divenuti edificabili, e proprietari di aree già edificabili ora modificate dall’adozione del nuovo PGT, qualora non dovessero ricevere alcuna comunicazione ai sensi dell’art. 31, comma 20, della legge. 289 del 27/12/2002 da parte dell’Amministrazione Comunale e non abbiano corrisposto la relativa imposta ICI delle sole aree edificabili per il 2009 e 2010, non saranno applicate le sanzioni nel caso di recupero ICI entro i prossimi 5 anni, fermo restando il pagamento del tributo e gli interessi;
5. DI APPROVARE le allegate linee guida e criteri per l’applicazione dei valori aree edificabili ai fini ICI, documento che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B)
IL DIRETTORE GENERALE
F.TO Dott.ssa Angela Giovanna Natale
ALLEGATO A
DETERMINAZIONE VALORE DEI TERRENI EDIFICABILI AI FINI ICI 2009 E 2010 A SEGUITO ADOZIONE NUOVO PGT
TABELLA DI RAFFRONTO
AREE RESIDENZIALI
1. AREE DEL NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE ART. 43 DELLE N.T.A. DEL P.G.T.
|
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
VALORI €/MQ |
VALORE €/MQ PER FASCIA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, FERROVIARIO ECC. |
AREE DEL PIANO DELLE REGOLE (NUOVO PGT)
|
NUOVI VALORI €/MQ |
|
ZONA A CENTRO STORICO: - AREA SOGGETTA A P.L. - AREA LIBERA |
€ 67,00
€ 70,00 |
€ 23,00
€ 24,00 |
AREE DEL NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE
|
SI MANTENGONO GLI STESSI VALORI |
N.B: Per la zona delimitata dalle vie Gramsci, Mazzini e Montessori che precedentemente erano state individuate nella zona “A” – Centro storico del PRG ed in seguito all’adozione del nuovo PGT sono state trasformate in “Area consolidata residenziale”, si applica la tariffa corrispondente alla precedente “Zona B1 Residenziale esistente” pari ad € 78,00/mq ed € 28,00/mq per le fasce di rispetto poiché rientra nell’attuale Area consolidata residenziale.
2. AREE CONSOLIDATE RESIDENZIALI ART. 44 DELLE N.T.A. DEL P.G.T.
|
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
VALORI €/MQ |
VALORE €/MQ PER FASCIA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, FERROVIARIO ECC. |
AREE DEL PIANO DELLE REGOLE (NUOVO PGT)
|
NUOVI VALORI €/MQ |
|
ZONA B1 RESIDENZIALE ESISTENTE |
€ 78,00 |
€ 28,00 |
AREA CONSOLIDATA RESIDENZIALE |
SI MANTENGONO GLI STESSI VALORI
|
|
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
VALORI €/MQ |
VALORE €/MQ PER FASCIA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, FERROVIARIO ECC. |
AREE DEL PIANO DELLE REGOLE (NUOVO PGT) |
NUOVI VALORI €/MQ |
|
ZONA B2 RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO |
€ 75,00 |
€ 26,00 |
AREA CONSOLIDATA RESIDENZIALE |
SI CONSIDERANO GLI STESSI VALORI DELL’AREA CONSOLIDATA RESIDENZIALE (€ 78,00; € 28,00)
|
N.B:
1) Per le zone qui di seguito elencate:
a) Area di Via Corridoni compresa tra il “casale Sampietro” fino alla Via Dalla Chiesa e la Via Ronchi dei Legionari
b)Area compresa tra la Via Corridoni , la Via Gramsci , la Via Anna Frank e la Via Togliatti
c) Area di compresa tra la Via Ajardi, Via Necisso, Via del Tricolore e Via Trieste a partire dall’intersezione con Via S. Giovanni Bosco
d) Area delimitata dalla Via G. Salvadeo e la Strada della Colombina
e) Area compresa tra la Via De Amicis e la Via G. Salvadeo
f) Area compresa tra la Via Bellini , la Via Filzi e la Via C. Delcroix
g) Area compresa tra Via C. Delcroix e la Via Verdi
h) Area compresa tra la Via Montenero e la Strada Vicinale per Gambolò lato Cimitero
i) Area compresa tra la tombinatura della Roggia Molinara e la Via Vespucci
l) Area compresa tra la Via Marconi e la Via Brielli
che precedentemente erano state individuate nella zona “B2” – Residenziale di completamento del vecchio PRG ed in seguito all’adozione del nuovo PGT sono state trasformate in “Aree consolidate residenziali”, si applica la tariffa corrispondente alla precedente “Zona B1 Residenziale esistente” pari ad € 78,00/mq ed € 28,00/mq per le fasce di rispetto.
2) Le aree consolidate residenziali con convenzione edificatoria (cv) sono da considerarsi al pari delle aree consolidate residenziali ai fini dell’applicazione del valore
3. AREE CONSOLIDATE RESIDENZIALI (CON CONVENZIONE URBANISTICA) (co) ART. 44 COMMA 1/a DELLE N.T.A. DEL P.G.T.
|
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
VALORI €/MQ |
VALORE €/MQ PER FASCIA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, FERROVIARIO ECC. |
AREE DEL PIANO DELLE REGOLE (NUOVO PGT) |
NUOVI VALORI €/MQ |
|
ZONA C RESIDENZIALE DI ESPANSIONE P.L. IN ATTO |
€ 65.00 |
€ 23,00 |
AREA CONSOLIDATA RESIDENZIALE (co) |
SI MANTENGONO GLI STESSI VALORI
|
4. AREE CONSOLIDATE RESIDENZIALI (DA CONVENZIONARE) (dc) ART. 44 DELLE N.T.A DEL P.G.T.
|
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
VALORI €/MQ |
VALORE €/MQ PER FASCIA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, FERROVIARIO ECC. |
AREE DEL PIANO DELLE REGOLE (NUOVO PGT) |
NUOVI VALORI €/MQ |
|
NON PREVISTE (Area di Via Dalla Chiesa e Area retrostante la Via Fermi) |
€ __ |
€ ___ |
AREA CONSOLIDATA RESIDENZIALE DA CONVENZIONARE (dc) |
€ 35.00 € 10.00 in fascia di rispetto
|
N.B.: le aree individuate dal nuovo PGT con la sigla “dc” nel precedente PRG trovavano la seguente collocazione:
a)Area dietro la Via C.A. Dalla Chiesa era zona di attrezzature pubbliche (standard residenziale produttivo) senza valore ai fini ICI
b) Area retrostante la Via E. Fermi era zona B1 residenziale esistente con un valore pari a € 78.00/ MQ. ed € 28.00/MQ per la fascia di rispetto
5. AREE CONSOLIDATE RESIDENZIALI PERIURBANE (pu) ART. 44 DELLE N.T.A. DEL P.G.T.
|
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
VALORI €/MQ |
VALORE €/MQ PER FASCIA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, FERROVIARIO ECC. |
AREE DEL PIANO DELLE REGOLE (NUOVO PGT) |
NUOVI VALORI €/MQ |
|
ZONA E1 AGRICOLA NORMALE |
€ ____ |
€ ______ |
AREA CONSOLIDATA RESIDENZIALE PERIURBANA (pu) |
€ 35.00 € 10.00 se in fascia di rispetto
|
6. AREE CONSOLIDATE RESIDENZIALI PERIURBANE (pu) ART. 44 DELLE N.T.A. DEL P.G.T.
|
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
VALORI €/MQ |
VALORE €/MQ PER FASCIA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, FERROVIARIO ECC. |
AREE DEL PIANO DELLE REGOLE (NUOVO PGT) |
NUOVI VALORI €/MQ |
|
ZONA D1 PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO Area ex Fornace |
€ 50.00 |
€ 18.00 |
AREA CONSOLIDATA RESIDENZIALE PERIURBANA (pu) |
€ 35.00 € 10.00 se in fascia di rispetto
|
7. AREA DI TRASFORMAZIONE NON RESIDENZIALE (AT15) ART. 39 DELLE N.T.A. DEL P.G.T.
|
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
VALORI €/MQ |
VALORE €/MQ PER FASCIA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, FERROVIARIO |
AREE DEL PIANO DELLE REGOLE (NUOVO PGT) |
NUOVI VALORI €/MQ |
|
ZONA ALBERGO SOGGETTA A P.L. |
€ 30.00 |
€ 08.00 |
AREA DI TRASFORMAZIONE NON RESIDENZIALE (AT15) |
SI MANTENGONO GLI STESSI VALORI
|
8. AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (AT01) ART. 39 DELLE N.T.A. DEL P.G.T.
|
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
VALORI €/MQ |
VALORE €/MQ PER FASCIA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, FERROVIARIO ECC. |
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG) |
NUOVI VALORI €/MQ |
|
ZONA E2 AGRICOLA DI RISPETTO DELL’ABITATO |
€ ---
|
€ --- |
AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (AT01) |
€ 35.00 € 10.00 per la fascia di rispetto |
9. AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (AT2, AT03, AT04, AT05, AT06) ART. 39 DELLE N.T.A. DEL P.G.T.
|
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
VALORI €/MQ |
VALORE €/MQ PER FASCIA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, FERROVIARIO ECC. |
AREE DEL PIANO DELLE REGOLE (NUOVO PGT) |
NUOVI VALORI €/MQ |
|
ZONA C RESIDENZIALE DI ESPANSIONE SOGGETTA A PL |
€ 35.00 |
€ 10.00 |
AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE AT2 , AT03, AT04, AT05, AT06 |
VENGONO MANTENUTI GLI STESSI VALORI
|
10. AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (AT07) ART. 39 DELLE N.T.A. DEL P.G.T.
|
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
VALORI €/MQ |
VALORE €/MQ PER FASCIA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, FERROVIARIO ECC. |
AREE DEL PIANO DELLE REGOLE (NUOVO PGT) |
NUOVI VALORI €/MQ |
|
ZONA E2 AGRICOLA DI RISPETTO DELL’ABITATO
|
€ --
|
€ ---- |
AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE AT07 |
€ 35.00 € 10.00 per la fascia di rispetto |
11. AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (AT08 e AT09) ART. 39 DELLE N.T.A. DEL P.G.T.
|
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
VALORI €/MQ |
VALORE €/MQ PER FASCIA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, FERROVIARIO ECC. |
AREE DEL PIANO DELLE REGOLE (NUOVO PGT) |
NUOVI VALORI €/MQ |
|
IN PARTE ZONA C RESIDENZIALE DI ESPANSIONE SOGGETTA A P.L.
IN PARTE ZONA E2 AGRICOLA DI RISPETTO DELL’ABITATO
|
€ 35.00
€ ___ |
€ 10.00
€ ___ |
AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE AT08/AT09 |
VENGONO MANTENUTI GLI STESSI VALORI
€ 35.00 € 10.00 per la fascia di rispetto |
12. AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (AT10) ART. 39 DELLE N.T.A. DEL P.G.T.
|
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
VALORI €/MQ |
VALORE €/MQ PER FASCIA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, FERROVIARIO ECC. |
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
NUOVI VALORI €/MQ |
|
ZONA E2 AGRICOLA DI RISPETTO DELL’ABITATO
|
€ ----
|
€ ----
|
AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE AT10
|
€ 35.00 € 10.00 per la fascia di rispetto
|
13. AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (AT11) ART. 39 DELLE N.T.A. DEL P.G.T.
|
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
VALORI €/MQ |
VALORE €/MQ PER FASCIA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, FERROVIARIO ECC. |
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG) |
NUOVI VALORI €/MQ |
|
ZONA E1 AGRICOLA NORMALE |
€ --
|
€ ----
|
AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE AT11
|
€ 35.00 € 10.00 per la fascia di rispetto
|
14. AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (AT12- AT13- AT14) ART. 39 DELLE N.T.A. DEL P.G.T.
|
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
VALORI €/MQ |
VALORE €/MQ PER FASCIA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, FERROVIARIO ECC. |
AREE DEL PIANO DELLE REGOLE (NUOVO PGT) |
NUOVI VALORI €/MQ |
|
ZONA C RESIDENZIALE DI ESPANSIONE SOGGETTA A P.L.
|
€ 35.00
|
€ 10.00
|
AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE AT12- AT13-AT14
|
VENGONO MANTENUTI GLI STESSI VALORI |
N.B.: per le aree di trasformazione sia residenziale che non residenziale (da AT01 ad AT15) si stabilisce che ai fini del calcolo ICI vengono definite al netto delle aree vincolate alla realizzazione di opere di urbanizzazione così come previsto nella tavola di PGT “DP09”
AREE CONSOLIDATE PRODUTTIVE
15. AREE CONSOLIDATE PRODUTTIVE ART. 45 DELLE N.T.A. DEL P.G.T.
|
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
VALORI €/MQ |
VALORE €/MQ PER FASCIA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, FERROVIARIO ECC. |
AREE DEL PIANO DELLE REGOLE (NUOVO PGT) |
NUOVI VALORI €/MQ |
|
ZONA D1 PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO |
€ 50,00 |
€ 18.00 |
AREA CONSOLIDATA PRODUTTIVA |
SI MANTENGONO GLI STESSI VALORI
|
16. AREE CONSOLIDATE PRODUTTIVE SOTTOPOSTE A BONIFICA (bo) ART. 45 DELLE N.T.A. DEL P.G.T.
|
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
VALORI €/MQ |
VALORE €/MQ PER FASCIA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, FERROVIARIO ECC. |
AREE DEL PIANO DELLE REGOLE (NUOVO PGT) |
NUOVI VALORI €/MQ |
|
ZONA D2 PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO ZONE SPECIALI |
€ 45,00 |
€ 14.00 |
AREA CONSOLIDATA PRODUTTIVA SOTTOPOSTA A BONIFICA |
SI MANTENGONO GLI STESSI VALORI
|
17. AREE CONSOLIDATE PRODUTTIVE CON CONVENZIONE URBANISTICA (co) ART. 45 DELLE N.T.A. DEL P.G.T.
|
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
VALORI €/MQ |
VALORE €/MQ PER FASCIA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, FERROVIARIO ECC. |
AREE DEL PIANO DELLE REGOLE (NUOVO PGT) |
NUOVI VALORI €/MQ |
|
ZONA D3 PRODUTTIVA DI ESPANSIONE P.L. IN ATTO |
€ 45,00 |
€ 16.00 |
AREA CONSOLIDATA PRODUTTIVA CON CONVENZIONE URBANISTICA |
SI MANTENGONO GLI STESSI VALORI
|
AREE CONSOLIDATE PRODUTTIVE ART. 45 DELLE N.T.A. DEL P.G.T.
|
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
VALORI €/MQ |
VALORE €/MQ PER FASCIA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, FERROVIARIO ECC. |
AREE DEL PIANO DELLE REGOLE (NUOVO PGT) |
NUOVI VALORI €/MQ |
|
ZONA D3 PRODUTTIVA DI ESPANSIONE SOGGETTA A P.L. |
€ 25,00 |
€ 07,00 |
AREA CONSOLIDATA PRODUTTIVA |
€ 50,00 € 18,00 in fascia di rispetto
|
18.AREE CONSOLIDATE PRODUTTIVE DA CONVENZIONARE (dc) ART. 45 DELLE N.T.A. DEL P.G.T.
|
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
VALORI €/MQ |
VALORE €/MQ PER FASCIA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, FERROVIARIO ECC. |
AREE DEL PIANO DELLE REGOLE (NUOVO PGT) |
NUOVI VALORI €/MQ |
|
ZONA D3 PRODUTTIVA DI ESPANSIONE P.L. IN ATTO Zona Industriale di Via Garlasco |
€ 45.00 |
€ 16.00 |
AREA CONSOLIDATA PRODUTTIVA DA CONVENZIONARE |
SI MANTENGONO GLI STESSI VALORI
|
19.AREE CONSOLIDATE PRODUTTIVE DA CONVENZIONARE (dc) ART. 45 DELLE N.T.A. DEL P.G.T.
|
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
VALORI €/MQ |
VALORE €/MQ PER FASCIA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, FERROVIARIO ECC. |
AREE DEL PIANO DELLE REGOLE (NUOVO PGT) |
NUOVI VALORI €/MQ |
|
NON PREVISTE perché in zona F1 Attrezz. Pubbliche nella Zona Industriale di Via Garlasco |
€ ------ |
€ ------ |
AREA CONSOLIDATA PRODUTTIVA DA CONVENZIONARE |
€ 45.00 € 16.00 in fascia di rispetto |
20.AREE CONSOLIDATE PRODUTTIVE CON LIMITAZIONI D’USO (cv) ART. 45 DELLE N.T.A. DEL P.G.T.
|
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
VALORI €/MQ |
VALORE €/MQ PER FASCIA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, FERROVIARIO ECC. |
AREE DEL PIANO DELLE REGOLE (NUOVO PGT) |
NUOVI VALORI €/MQ |
|
ZONA E1 AGRICOLA NORMALE IN FASCIA DI RISPETTO STRADALE |
€ ---- |
€ --- |
AREA CONSOLIDATA PRODUTTIVA CON LIMITAZIONI D’USO |
€ 45.00 € 14.00 se in fascia di rispetto |
21. AREE CONSOLIDATE PRODUTTIVE ART. 45 DELLE N.T.A. DEL P.G.T.
|
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
VALORI €/MQ |
VALORE €/MQ PER FASCIA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, FERROVIARIO ECC. |
AREE DEL PIANO DELLE REGOLE (NUOVO PGT) |
NUOVI VALORI €/MQ |
|
ZONA COMMERCIALE ESISTENTE
|
€ 50.00 |
€ 18.00 |
AREA CONSOLIDATA PRODUTTIVA |
SI MANTENGONO GLI STESSI VALORI
|
22.AREE CONSOLIDATE PRODUTTIVE ART. 45 DELLE N.T.A. DEL P.G.T.
|
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
VALORI €/MQ |
VALORE €/MQ PER FASCIA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, FERROVIARIO ECC. |
AREE DEL PIANO DELLE REGOLE (NUOVO PGT)
|
NUOVI VALORI €/MQ |
|
ZONA COMMERCIALE DI AMPLIAMENTO SOGGETTE A P.L. |
€ 25.00 |
€ 07.00 |
AREA CONSOLIDATA PRODUTTIVA |
€ 50.00 € 18.00 per fascia di rispetto
|
23.AREE CONSOLIDATE EXTRAURBANE (AREE PER ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE) ART. 46 DELLE N.T.A. DEL P.G.T. INDIVIDUATE CON LA LETTERA ” a”
|
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
VALORI €/MQ |
VALORE €/MQ PER FASCIA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, FERROVIARIO ECC. |
AREE DEL PIANO DELLE REGOLE (NUOVO PGT) |
NUOVI VALORI €/MQ |
|
ZONA COMMERCIALE ESISTENTE (Le Balze) |
€ 50.00 |
€ 18.00 |
AREA CONSOLIDATE EXTRAURBANE (Aree per attività di ristorazione) “a” |
SI MANTENGONO GLI STESSI VALORI |
24.AREE CONSOLIDATE EXTRAURBANE (AREE PER IL TEMPO LIBERO)
ART. 46 DELLE N.T.A. DEL P.G.T. INDIVIDUATE CON LA LETTERA ” b”
|
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
VALORI €/MQ |
VALORE €/MQ PER FASCIA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, FERROVIARIO ECC. |
AREE DEL PIANO DELLE REGOLE (NUOVO PGT) |
NUOVI VALORI €/MQ |
|
ZONA ATTREZZATURE SPORTIVE PRIVATE: TIRO A VOLO |
€ 15.00 |
€ 05.00 |
AREA CONSOLIDATE EXTRAURBANE (Aree per il tempo libero) “b” |
SI MANTENGONO GLI STESSI VALORI |
25.AREE CONSOLIDATE EXTRAURBANE (AREE PER IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI) ART. 46 DELLE N.T.A. DEL P.G.T. INDIVIDUATE CON LA LETTERA ” c”
|
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA (VECCHIO PRG)
|
VALORI €/MQ |
VALORE €/MQ PER FASCIA DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, FERROVIARIO ECC. |
AREE DEL PIANO DELLE REGOLE (NUOVO PGT) |
NUOVI VALORI €/MQ |
|
ZONA PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO
|
€ 50.00 |
€ 18.00 |
AREA CONSOLIDATE EXTRAURBANE (Aree per impianto trattamento rifiuti) |
SI MANTENGONO GLI STESSI VALORI |
ALLEGATO B
LINEE GUIDA E CRITERI PER APPLICAZIONE DEI VALORI AREE EDIFICABILI AI FINI ICI
Premessa:
I criteri di identificazione delle aree fabbricabili ai fini ICI, oggetto del presente documento, sono desunti dal Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, da circolari e risoluzioni ministeriali, nonché da leggi sull’urbanistica. I criteri in questione hanno lo scopo di facilitare il contribuente nell’individuazione della base imponibile ICI
Tali valori hanno la funzione di limitare il potere di accertamento I.C.I. del Comune escludendo la potestà di accertamento nel caso in cui il soggetto passivo spontaneamente dichiari e provveda al versamento per una base imponibile che raggiunga la cifra attesa dal Comune. Resta inteso, peraltro, che ove il privato non dichiari almeno il valore pubblicato, all’ente impositore rimane la facoltà di accertare importi anche superiori a quelli deliberati, purchè dia conto, con adeguata motivazione, delle ragioni che hanno indotto lo scostamento. Ugualmente, i contribuenti che dovessero ritenere eccessiva la cifra accertata dal Comune, possono sempre dimostrare, attraverso l’istituto dell’accertamento con adesione o in sede di contenzioso tributario, la sussistenza di circostanze di fatto o di diritto che inducono ad una valutazione più moderata del bene in oggetto. In altri termini, la deliberazione di specie non ha e non può avere la funzione di fissare d’imperio il valore delle aree edificabili, per la duplice evidente ragione che tanto provvede il mercato con l’incontro della domanda e dell’offerta e che una simile prospettazione si scontrerebbe anche con i limiti e le clausole regolamentari, che, ai sensi dell’art. 52 del D. LGS. 446/97, non possono incidere sulla fattispecie imponibile.
Definizione
valori medi venali, ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), per zone omogenee delle aree edificabili in base al P.G.T vigente
Requisiti:
Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo o in base alla possibilità effettiva di edificazione determinate secondo i criteri previsti per il calcolo di espropriazione per pubblica utilità.
Per le aree edificabili l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è dovuta sulla base del valore venale in comune commercio al 1° gennaio di ogni anno di imposta, tenendo conto della zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Come previsto dalle norme vigenti, per ridurre l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili situate nel territorio del Comune e fin già con effetto dal l'1.1.2005, ha adottato la "Tabella dei valori medi venali, ai fini dell'ICI, per zone omogenee delle aree edificabili in base al P.R.G. vigente ", contenenti elementi di riferimento per determinare il valore delle aree fabbricabili con D.G. n. 5 del 20.01.2005;
Le successive delibere di giunta sono:
· D.G. n. 174 del 01.12.2005 con oggetto i valori ai fini ICI per l’anno 2006 e 2007
· D.G. n. 10 del 07.02.2008 con oggetto i valori ai fini ICI per l’anno 2008
· D.G. n. 158 del 03.12.2009 con oggetto Individuazione delle aree fabbricabili e determinazione del valore venale dei terreni edificabili ai fini dell’applicazione dell’ICI 2009 – a seguito approvazione nuovo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)
Con efficacia 1 gennaio 2009, in seguito all’adozione del nuovo Piano Generale del Territorio (P.G.T.) in data 26.01.2009, approvato il 22.04.2009, e pubblicato sul B.U.R L, in data 29/07/2009, le aree edificabili sono soggette all’imposta comunale sugli immobili secondo le nuove classificazioni intervenute, pur ritenendo congrui i valori già stabiliti con D.G. n. 10 del 07.02.2008
Si precisa che ai sensi dell’Art. 5 comma 4 del Regolamento Comunale ICI, non sono sottoposti a rettifica i valore delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dal Comune con il provvedimento su indicato.
Modalità di presentazione
I proprietari o titolari di altro diritto reale su aree edificabili sono tenuti al versamento e denuncia ICI.
Oltre alla tipologia di area posseduta e superficie utile, quota e periodo di possesso, devono anche verificare la tipologia dell'area risultante dalla tabella dei valori medi venali per zone omogenee approvata dalla Giunta Comunale.
Il valore medio venale dell'area edificabile di ogni contribuente (base imponibile per il calcolo dell'imposta), si ottiene moltiplicando i mq. di superficie utile posseduta per il valore al mq. risultante dalla tabella distinto per tipologia di area);
L'aliquota ICI 2009 e 2010 da applicare per il calcolo del tributo per l'area edificabile è la seguente: 6,5 per mille (aliquota ordinaria)
I contribuenti devono provvedere al versamento dell'imposta per anno 2009 e 2010 entro la data del (31.01.2011) sul conto corrente postale n. 88688049 intestato a “Equitalia Esatri S.p.a – Tromello – PV – ICI ".
I versamenti devono tenere conto delle variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente al periodo di imposta per il quale si effettua il versamento e che dovranno essere dichiarate l'anno successivo a quello nel corso del quale sono intervenute, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, tramite la dichiarazione ICI
La tabella dei valori medi venali ai fini dell'ICI, per zone omogenee, delle aree edificabili in base al P.G.T. vigente, è a disposizione presso, l'Ufficio Tributi – Piazza V. Veneto, 1 Tromello ed è consultabile sul sito www.comune.tromello.pv.it
Orari di apertura dell'Ufficio Tributi : dal lunedì al venerdi’ dalle ore 9.00 alle 13.00; giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.00, sabato mattina dalle ore dalle 8.30 alle 12.30 – per appuntamenti telefonici Tel. 0382/86021 int. 41
Specifiche sulla documentazione
La somma complessivamente da versare a titolo di I.C.I. deve essere arrotondata all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo
Non si provvede a rimborso di imposta versata in base a dichiarazioni di valore di aree edificabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati dalla Giunta Comunale con la tabella dei valori medi venali.
Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta, limitatamente all’imposta pagata, maggiorata negli interessi nella misura legale, per il periodo decorrente dall’ultimo acquisto per atto tra vivi dell’area e, comunque, per un tempo non eccedente i cinque anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di cinque anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità. (articolo 18 Regolamento Comunale ICI )
Il contribuente (o erede in caso di decesso) può richiedere al Comune il rimborso dell’imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata pubblicizzata, nelle forme di legge, la divenuta inedificabilità.
Il rimborso spetta, limitatamente all’imposta pagata maggiorata degli interessi nella misura legale, dall’ultimo acquisto per atto fra vivi dell’area e, comunque, per un periodo non eccedente i cinque anni. Può farsi luogo al rimborso solo alle seguenti condizioni:
- il vincolo di inedificabilità deve perdurare per almeno tre anni;
- il vincolo di inedificabilità deve avere caratteristiche di definitività
(articolo 23 Regolamento Comunale ICI)
Scadenze versamenti sabato, domenica
Ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.L. 31.5.1994, n. 330, convertito con modificazioni nella Legge 27.7.1994, n. 473, il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Altre specifiche o informazioni:
I contribuenti possono chiedere al competente Settore Urbanistica del Comune il certificato di destinazione urbanistica dell'area di cui sono titolari.
Ulteriori informazioni in materia di aree edificabili
· Le denunce e i versamenti ai fini ICI per le aree edificabili da vigente P.G,T. conformi ai valori definiti dall'Amministrazione comunale non daranno luogo ad accertamento così come stabilito dal Regolamento Comunale ICI all’art. 5 (D.C. n. 10 del 19/04/2007) .
· Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, purchè dai medesimi condotti, sui quali persistono le attività indicate dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 504/1992: agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, silvicoltura, funghicoltura e allevamento di animali. In questo caso, il contribuente deve autocertificare all'Ufficio Tributi il possesso dei requisiti e i precisi riferimenti ai documenti di provenienza.
· Ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lettera b) e 9 del D.Lgs. n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto, ai fini ICI, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La circolare ministeriale n. 7/1106 del 10 giugno 1993, risposta 5.18, e ha precisato che nel caso in cui il terreno risulti inserito negli strumenti urbanistici generali o attuativi e concesso in affitto per uso agricolo a un coltivatore diretto, detto terreno non perde la qualificazione di “area fabbricabile”, in quanto non vi è identità tra soggetto passivo di imposta e conduttore del terreno stesso;
· Non sono considerate fabbricabili le aree sulle quali gravano vincoli che non consentono l’edificabilità, sia nel caso che vincoli siano previsti dallo stesso strumento urbanistico (aree destinate a verde, aree soggetti a vincolo paesaggistico, sedi stradali) sia che essi derivino da convenzioni private.
· Per quanto concerne le aree insistenti in tutto o in parte in fasce di rispetto ( stradale, ferroviario, ecc.) si applica il valore corrispondente in ragione della superficie insistente su tale fascia, così come stabilito nella Tabella.
· Per area di pertinenza di fabbricato si intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al medesimo fabbricato ed unitamente accatastata ad esso (graffata), ai fini pratici il contribuente che eccepirà in tal senso in merito ad un’area oggetto di verifica dovrà dare dimostrazione di quanto sostenuto con idonea documentazione. A questo proposito si ritiene che qualora l’area pertinenziale sia potenzialmente edificabile in base agli strumenti urbanistici, non abbia autonoma rilevanza impositiva sino all’eventuale inizio dei lavori di costruzione o di ampliamento del fabbricato.
· In caso di utilizzo edificatorio dell’area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente alla data in cui il fabbricato è antecedente utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera. (art.4 del Regolamento comunale ICI).
· In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull’area di risulta, oppure nel caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell’'art. 31, comma 1, lettere c), d), e) della Legge 5.8.1978, n. 457 (vedere anche l'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, come aggiornato dal D.Lgs. n. 301 del 2002), sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell’area.
· Il soggetto passivo per aree soggette ad esproprio è soggetto all’imposta I.C.I. fino al momento dell’esproprio. Si richiama in questa sede l’art. 16 del D. LGS. 504/92, a norma del quale in caso di espropriazione di area fabbricabile l’indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell’ultima dichiarazione ICI, qualora il valore dichiarato risulti inferiore all’indennità di espropriazione determinata secondo le disposizioni di legge. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alle indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l’importo dell’imposta pagata dall’espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell’imposta effettuato sulla base dell’indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell’espropriante. (art. 21 Regolamento Comunale ICI)
· Non possono ritenersi edificabili le aree sottoposte a vincoli giuridici, di natura pubblica o privata, che escludono in via permanente la possibilità di costruire edifici, quali vincoli cimiteriali, rispetto dell’abitato, rispetto di grande attrezzature, parco privato, rispetto dei corsi d’acqua, tutela dei corsi d’acqua, vincoli paesaggistici, servitù militari ecc.
Informazioni dell'ufficio competente
Area Affari Generali - Ufficio Tributi
· Orari di apertura dell'Ufficio Tributi : dal lunedì al venerdi’ dalle ore 9.00 alle 13.00; giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.00, sabato mattina dalle ore dalle 8.30 alle 12.30 – per appuntamenti telefonici Tel. 0382/86021 int. 41
· Indirizzo: Piazza V. Veneto 1 CAP 27020 TROMELLO ( PV )
· Telefono: 0382/86021 int. 41 – Fax 0382/868370 -
· E-mail: SPAMFILTERtributicom@comune.tromello.pv.it
Comune di Tromello - Piazza V. Veneto, 1 27020 Tromello (Pv)
Ufficio Tributi – tel. 0382/86021 int. 41 – fax 0382/868370
_______________ COMUNE DI TROMELLO _______________
Area Affari Generali
Parere di regolarità TECNICO-AMMINISTRATIVA,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A:
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE FABBRICABILI E DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DEI TERRENI EDIFICABILI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’I.C.I. 2009 E 2010 A SEGUITO APPROVAZIONE NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
Esaminati gli atti del fascicolo;
VISTO il Decreto Sindacale n. 63 in data 31.12.2009 di conferma alla sottoscritta delle funzioni di Direttore Generale;
SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Tromello, 20/11/2010
IL DIRETTORE GENERALE
F.TO Dott.ssa Angela Giovanna Natale
Letto, confermato e sottoscritto.
|
IL PRESIDENTE F.to POMA MAURIZIO |
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT. SSA ANGELA GIOVANNA NATALE |
C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal ………………………….. sensi dell'art.124 del decreto legislativo n.267 del 18-08-00.
E’ stata comunicata, con elenco n.37 in data ………….……….. ai capigruppo consiliari (Art. 125 del T.U. n.267/2000)
|
Tromello lì, |
IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO DOTT. SSA ANGELA GIOVANNA NATALE |
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
|
Tromello lì, |
IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SSA ANGELA GIOVANNA NATALE |
E S E C U T I V I T A '
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[] trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità ed in mancanza di richiesta nei modi e termini dell'art.127 del D.Lgs.n.267/00
|
Tromello lì, |
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.SSA ANGELA GIOVANNA NATALE |
