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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE E DEL CAMPO POLIVALENTE CALCIO/TENNIS

Il presente contratto disciplina la concessione da parte del Comune di Tromello della gestione dei servizi pubblici di carattere sportivo e ricreativo esercitabili nella Piscina comunale di Via G. Salvadeo, 72 BIS e nel campo polivalente composto da tennis scoperto e campo di calcetto siti in Via P. Togliatti, per il periodo dal 10/5/2011 al 09/05/2026


Scadenza: 05-05-2011 09:00 - expired

COMUNE di TROMELLO

Provincia di PAVIA

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE E DEL CAMPO POLIVALENTE CALCIO/TENNIS

 

art. 1) Oggetto dell’appalto.

  1. Il presente contratto disciplina la concessione da parte del Comune di Tromello della gestione dei servizi pubblici di carattere sportivo e ricreativo esercitabili nella Piscina comunale di Via G. Salvadeo, 72 BIS  e nel campo polivalente composto da tennis scoperto e campo di calcetto siti in Via P. Togliatti, per il periodo dal 10/5/2011 al 09/05/2026;         
  2. La presente concessione viene consentita esclusivamente allo scopo di favorire la pratica di attività ricreative e sportive compatibili con le strutture e le attrezzature della piscina e del campo polivalente e comprende la gestione degli immobili e attrezzature in essi presenti, compresi i locali attrezzati per l'esercizio di bar.

Art. 2) Modalità di conferimento dell’appalto.

  1. La scelta del contraente viene effettuata mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 55 co.5, 81 e 83 del D.Lgs. n.163/2006  e succ. mod. previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 163/2006.
  2. Il bando di gara, approvato con apposito atto del direttore generale, verrà pubblicato come previsto dall'art. 66 del D.Lgs. n.163/2006 trattandosi di appalto di importo superiore alla soglia comunitaria.
  3. Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta.
  4. Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla stessa senza che sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva.
  5. In caso di parità di offerte o di punteggio uguale si procederà ad una ulteriore procedura negoziata, se i concorrenti sono presenti all’asta; se nessuno dei concorrenti, che hanno effettuato offerte uguali, è presente, o non si hanno miglioramenti dell’offerta l’aggiudicazione avverrà per sorteggio.
  6. L’aggiudicazione definitiva ed il conferimento dell’appalto avverrà con provvedimento dell’organo competente ai sensi della normativa vigente.

Art. 3) Criteri per l’aggiudicazione.

  1. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, valutata in base ai seguenti elementi, cui saranno assegnati i fattori ponderali scritti a fianco di ciascuno:

PUNTEGGIO TOTALE:                     PUNTI 100

  • offerta economica                               40  punti
  • progetto gestionale                            60  punti

 

2. Il punteggio all’offerta economica verrà attribuito nel modo seguente:

  • 40 punti per il canone offerto secondo le seguenti modalità:

il punteggio massimo all’offerta che presenterà il massimo rialzo. Tale rialzo non potrà essere inferiore a € 1.000,00, né superiore al 15% del prezzo a base d’asta.

Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio alle altre offerte verrà utilizzata la seguente proporzione:

 

40 : prezzo più favorevole = x : prezzo di ciascuna offerta

 

3. Ai fini della valutazione del progetto gestionale l’impresa dovrà presentare una proposta di gestione e di organizzazione dell’attività, ai fini della ottimale realizzazione del servizio oggetto dell’appalto.

Il progetto dovrà essere strutturato in tre parti:

  • A- una relativa al piano gestionale tecnico-organizzativo contenente le modalità organizzative che si intendono attuare segnalando in particolare gli elementi che saranno oggetto di valutazione (cfr. lettera a) sotto riportata);

 

  • B- una relativa al piano gestionale tecnico-manutentivo contenente una dettagliata descrizione delle opere di manutenzione ordinaria riferita alla struttura ed all’impianto natatorio in generale;

 

  • C- una relativa al piano di riqualificazione dell’impianto contenente una dettagliata descrizione delle iniziative e degli eventuali interventi strutturali/manutentivi che la ditta intende effettuare, con oneri a proprio carico

 

Formeranno oggetto di valutazione in particolare i seguenti elementi:

 

a) piano gestionale tecnico-organizzativo: max punti 10. Dati valutabili:

- numero delle attività proposte (per ogni attività punti 1): max punti 5;

- numero delle ore settimanali dedicate al nuoto libero: max punti 1

- numero delle ore riservate all’attività dei centri estivi organizzati o patrocinati dal Comune: max

punti 1;

- numero delle ore settimanali di apertura dell’impianto: max punti 1;

- numero di giorni di apertura dell’impianto per stagione natatoria: max punti 1;

- numero delle ore settimanali di apertura della segreteria: max punti 1;

Verrà attribuito il punteggio massimo al maggiore parametro riscontrato e la proporzionale distribuzione ai parametri inferiori.

 

b) piano gestionale tecnico-manutentivo: max punti 15.

La commissione tecnica nominata dal Comune assegnerà alla proposta progettuale il punteggio sopra indicato sulla base dei seguenti elementi:

- contenuto tecnico del programma di manutenzione: max punti 10;

- scadenziario degli interventi: max punti 5.

Per l’attribuzione del punteggio non è applicabile il criterio della ripartizione percentuale degli stessi in quanto nei progetti non vi sono elementi quantitativi raffrontabili. Il progetto presentato da

ogni singola ditta sarà valutato con sintetica argomentazione. Il punteggio verrà attribuito sulla base

di insindacabile valutazione da parte della commissione di gara.

 

c)   piano di riqualificazione: max punti 35:

 

La commissione tecnica nominata dal Comune assegnerà alla proposta progettuale il punteggio sopra indicato sulla base dei seguenti elementi:

- proposte innovative finalizzate all’ampliamento del bacino dell’utenza: max punti 1

- proposte relative ad interventi strutturali/manutentivi al fine di apportare migliorie all’impianto

Natatorio, completi di computo metrico estimativo e relazione tecnica sugli interventi da realizzare: max punti 25

- contenuto tecnico e grado di dettaglio dell’elaborato (dovrà comunque essere indicata la qualità dei materiali che si intendono utilizzare): max punti 1

- tempo massimo per la realizzazione:     max punti 8

Per l’attribuzione del punteggio non è applicabile il criterio della ripartizione percentuale degli stessi in quanto nei progetti non vi sono elementi quantitativi raffrontabili. Il progetto presentato da

ogni singola ditta sarà valutato con sintetica argomentazione. Il punteggio verrà attribuito sulla base

di insindacabile valutazione da parte della commissione di gara.

La proposta relativa ad interventi strutturali dovrà essere garantita con la presentazione insieme agli altri documenti di gara di polizza bancaria o assicurativa di primaria compagnia dell’importo non inferiore al 50% delle opere che si propone di realizzare.

 

Art. 4) Commissione aggiudicatrice.

La commissione di gara sarà nominata con provvedimento del Sindaco .

 

Art. 5) Canone  a base di gara.

1. Il canone annuo per la gestione dell’impianto posto a base di gara è fissato in € 48.000,00 IVA esclusa (€. 45.000,00 per l’impianto natatorio ed €. 3.000,00 per il campo polivalente).

2. Detto importo si intende complessivamente remunerativo per l’utilizzo dell’impianto dato in concessione e dovrà essere corrisposto dal concessionario secondo le modalità indicate nel successivo art. 12.

 

Art. 6) Sopralluogo.

1. E’ obbligatorio per le ditte concorrenti, a pena di esclusione, effettuare il sopralluogo presso la sede in cui dovrà eseguirsi il servizio, previo appuntamento da fissare con il funzionario referente dell’Ufficio Tecnico o suo sostituto che rilascerà apposita attestazione da allegare ai documenti di gara. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa o da loro incaricato munito di delega. In caso di A.T.I. il sopralluogo dovrà essere eseguito dall’impresa capogruppo ovvero dall’impresa alla quale verrà conferito il mandato in caso di aggiudicazione. Si precisa che l’incaricato da un’impresa non potrà eseguire il sopralluogo per altre imprese.

 

Art. 7) Oneri, obblighi e responsabilità della concessionaria.

1. La ditta concessionaria si impegna a non svolgere nella struttura oggetto della concessione e pertinenze nessuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente contratto o che richieda l'abilitazione della struttura a pubblici spettacoli, salvo espresso consenso da concedersi dal Comune di volta in volta.

2. Al fine della conduzione tecnico-sportiva dell’impianto la Concessionaria è tenuta al rispetto degli adempimenti previsti nel piano di conduzione tecnica della struttura, allegato e predisposto nel rispetto delle prescrizioni di legge.

3. Per l'esercizio del pubblico servizio e la conduzione degli impianti e delle attrezzature ricreative e sportive la Concessionaria potrà avvalersi delle prestazioni di terzi, precisandosi che l'Amministrazione Comunale si ritiene estranea da qualsiasi responsabilità di gestione per quanto concerne il rapporto di lavoro. Del pari, il Comune intende rimanere indenne e sollevato da ogni e

qualsiasi responsabilità per molestie o proteste di terzi, tra essi compresi i frequentatori degli impianti, in dipendenza di danni e pregiudizi derivanti dalla inosservanza da parte della Concessionaria e dei suoi eventuali dipendenti o incaricati, delle norme legislative e regolamentari

che comunque presiedano all'agibilità, esercizio e gestione degli impianti.

4. La Concessionaria deve inoltre rendersi disponibile all'organizzazione di campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell'utenza, nonché all'allargamento della base di praticanti le attività sportive. E' facoltà della Concessionaria formulare proposte innovative e migliorative relativamente all'organizzazione generale dei servizi in atto ed alle relative attrezzature.

5. In ogni caso, per quanto riguarda il materiale mobile ed immobile, di proprietà del Comune, allo scadere del contratto tutto dovrà essere riconsegnato al Comune medesimo in perfetta

efficienza, come da verbale di inventario salvo il deterioramento (accertato) normale per l'uso, con

facoltà del Comune di Tromello di rivalersi sulle garanzie prestate per gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o negligenza della Concessionaria, compresi i danni provocati

dagli utenti.

  1. La Concessionaria ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. La Concessionaria si obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi derivante da mancato adempimento degli obblighi contrattuali, da trascuratezza o da colpa nell'adempimento dei medesimi.

 

Art. 8) Norme per l’utilizzo dell’impianto.

  1. L’utilizzo della piscina e del campo polivalente dovrà avvenire secondo le modalità stabilite  dalle norme di legge in materia e dalle prescrizioni date dall'ASL competente.

 

Art. 9) Bar.

  1. La presente concessione comprende inoltre l'uso dei locali attrezzati ad uso bar e la concessionaria si impegna ad attivare tale servizio per tutta la durata del periodo di apertura al pubblico della piscina affidandone la conduzione a persona in possesso dei requisiti professionali di legge
  2. Il listino prezzi del bar viene fissato in misura non superiore alle tariffe stabilite dalla Camera di Commercio.

 

Art. 10) Spese di gestione e manutenzione degli impianti e attrezzature.

  1. Sono a carico della Ditta concessionaria tutte le spese di gestione e di manutenzione ordinaria, così come previsto dall’art. 1609 del Codice Civile, comprese quelle per fornitura di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento (a tal fine la concessionaria è tenuta ad intestare a suo nome le relative utenze) e le spese relative alla pulizia degli impianti, nonché quelle per i materiali di consumo di qualsiasi genere, compresi quelli per il trattamento dell'acqua di balneazione, lo sfalcio del verde e la manutenzione ordinaria di tutto quanto concerne la sala macchine, filtri di depurazione (compresa la manutenzione e la sostituzione delle calze dei filtri), etc..
  2. Sono invece a carico del Comune le spese che, secondo la comune accezione, vengono definite straordinarie, purché non causate da incuria del concessionario. A tal fine la concessionaria dovrà avvertire l'Amministrazione comunale di qualsiasi inconveniente che possa dar luogo alla necessità di interventi di manutenzione straordinaria entro due giorni dall'avvenuta presa conoscenza.
  3. L'Amministrazione fornirà tutte le indicazioni cui la Ditta concessionaria dovrà attenersi per quanto riguarda la manutenzione degli impianti e delle attrezzature anche ai fini igienico-sanitari.

 

Art. 11) Varianti, addizioni e miglioramenti.

  1. E' facoltà della Concessionaria proporre, in aggiunta a quanto proposto in sede di gara, eventuali acquisti e/o migliorie per un più corretto e funzionale uso della struttura oggetto della concessione. Nessuna variante, addizione, miglioramento, comunque potranno essere fatti senza preventiva deliberazione  del Comune, o, in subordine, senza preventiva autorizzazione sottoscritta dal direttore generale, anche qualora non comportino nessun onere per l'amministrazione comunale.
  2. Eventuali  ulteriori interventi strutturali, intesi come interventi di rilevante portata alle strutture ed apparecchiature, saranno oggetto di ulteriori accordi con l'Amministrazione comunale.
  3. La Ditta concessionaria potrà provvedere a sue spese all'integrazione delle attrezzature, degli arredamenti e degli impianti.
  4. Gli arredi presenti presso la struttura non fanno parte degli impianti. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a propria cura e spese alle relative dotazioni.

 

Art. 12) Canone.

  1. Il concessionario verserà al Comune di Tromello un canone annuo di € 48.000,00 + IVA in DUE rate di pari importo per ogni anno di durata  della concessione.

        La prima rata entro il 1° maggio e la seconda entro il 1° agosto. Per l’anno 2011 la prima rata dovrà essere pagata entro il 10/05/2011.

  1. Il ritardo nel pagamento del canone comporterà un aumento di € 500,00 per ogni mese di ritardo, eccezion fatta, per il  mancato pagamento della prima rata scadente il 10/05/2011 che comporterà la decadenza immediata della concessione di gestione oltre a quanto previsto dall’art. 21 punto 5.
  2. Il ritardo nel pagamento superiore a 4 mesi comporterà la risoluzione automatica del contratto.

 

Art. 13) Introiti.

1. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe del pubblico servizio spetteranno interamente al concessionario il quale è obbligato ad applicare le tariffe massime stabilite dall'Amministrazione comunale e che alla data del presente contratto sono le seguenti (gli importi sono comprensivi di IVA):

Tipologia Tariffe

ingresso bambini fino a tre anni Gratuito

ingresso feriale ragazzi di età compresa tra i 4 e i 13 anni €.  3,00

ingresso festivo ragazzi di età compresa tra i 4 e i 13 anni €.  4,00

ingresso feriale adulti    €. 5,00

ingresso festivo adulti   €. 8,00

ingresso feriale over 65 €. 3,00

ingresso festivo over 65 €.4,00

abbonamento 10 ingressi feriale ragazzi      €.  25,00

abbonamento 10 ingressi feriale adulti        €.  42,00

abbonamento  30 ingressi ragazzi   €.  70,00

abbonamento  30 ingressi adulti     €. 120,00

noleggio lettini                                €.     2,50

2. Potranno essere previsti sconti per gli affiliati ad Enti di promozione sportiva ed abbonamenti a gruppi a discrezione dell'ente gestore e gratuità, sentito il parere vincolante del Comune.

3. L'ingresso presso gli impianti dovrà essere consentito previo pagamento della relativa tariffa, comprovato da consegna di apposito biglietto di ingresso, che al momento dell'uso dovrà essere annullato con timbro a data, o esibizione di apposita tessera di abbonamento, o dalla consegna di scontrino fiscale, qualora la ditta sia tenuta all'obbligo di emissione dello stesso.

4. Entro il 31 Ottobre di ciascun anno, la concessionaria comunicherà in forma scritta, tramite raccomandata A/R indirizzata al Sindaco i dati delle presenze, analiticamente per i diversi tipi di servizi e le diverse categorie tariffarie. L'Amministrazione potrà predisporre controlli sulla veridicità di tali dati.

 

Art. 14) Decreto Legislativo 81/08.

1. La concessionaria è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, con conseguente assunzione degli oneri derivanti.

 

Art. 15) Assicurazione.

1. La Concessionaria prima della stipula del contratto dovrà produrre polizza assicurativa per R.C. e danni verso terzi, rilasciata da primaria compagnia di Assicurazione  di €. 5.000.000 con massimali di € __________________ (minimi di € 1.000.000,00) per danni a cose ed a persone per sinistro.

 

Art. 16) Consegna.

  1. L'inizio della attività avverrà previa redazione del verbale di consegna degli impianti, delle attrezzature e arredi. Tale verbale, in duplice esemplare, viene redatto e sottoscritto in contraddittorio tra il concessionario e il capo dell'ufficio tecnico comunale.
  2. L'impianto viene consegnato nello stato di fatto, di cui il Concessionario dichiara di avere ampia ed approfondita conoscenza. Il Concessionario pertanto solleva da ogni responsabilità il Comune da fatti o eventi relativi alle strutture che dovessero verificarsi durante il periodo di validità della concessione.

 

Art. 17) Controlli.

  1. Il Comune si riserva ogni più ampio intervento di controllo sull'andamento e sull'esercizio della concessione in vista delle finalità di pubblico interesse che con essa si intende precipuamente perseguire. La vigilanza e il controllo del Comune potranno esplicarsi attraverso ispezioni di ordine tecnico-amministrativo ed igienico-sanitario, mediante propri funzionari appositamente delegati allo scopo.

 

Art. 18) Risoluzione del contratto.

Oltre a quanto previsto all'art.12 nel caso di mancato pagamento del canone oltre quattro mesi, è facoltà inderogabile ed insindacabile del Comune di Tromello, addivenire alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, secondo le modalità specificate al successivo comma 2, qualora la Concessionaria si rendesse inadempiente agli obblighi ed oneri di cui al presente capitolato.

L’Amministrazione comunale ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

a)     cessione, anche parziale, del contratto, o subappalto, anche parziale, dello stesso;

b)     gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;

c)     mancata, anche singola, prestazione del servizio di erogazione pasti, fatte salve le cause di forza maggiore. Non sono in ogni caso considerate cause di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali;

d)     mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;

e)     mancato rispetto dei contratti collettivi giudizialmente e definitivamente accertato;

f)      perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso al servizio;

g)    accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;

h)    fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;

i)      ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell’art. 1453 del C.C.

In tali casi l’Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto comunicando alla ditta, con Raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.

 

 

Art. 19) Divieto di cessione e di subappalto.

1.        E' fatto tassativo ed assoluto divieto di cedere a terzi e di subappaltare in tutto o in parte la gestione del servizio oggetto dell'appalto, a pena di risoluzione immediata del contratto. La violazione di tale divieto comporterà l'immediata decadenza della concessionaria e l'incameramento nelle casse comunali del deposito cauzionale di cui oltre, senza pregiudizio di ogni altra ragione od azione verso la concessionaria medesima.

 

Art. 20) Abbandono o sospensione del servizio.

1. Il servizio oggetto della presente concessione non può essere abbandonato o sospeso, per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione, salvo causa di forza maggiore. In  caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Amministrazione potrà surrogarsi alla ditta concessionaria per l'esecuzione d'ufficio. L'impianto viene consegnato agibile da parte di pubblico ed utenti, come indicato nel verbale di agibilità . Qualora l'impianto risulti inagibile per più di dieci giorni per cause indipendenti dalla Concessionaria, la stessa avrà facoltà di richiedere per il maggior periodo, la rifusione dei reali costi documentabili che la stessa avrà sostenuto o sarà tenuta a sostenere, e dei mancati introiti.

 

Art. 21) Cauzione provvisoria e definitiva.

  1. Per partecipare alla gara, a garanzia, del regolare adempimento delle obbligazioni, il concorrente dovrà costituire apposita cauzione provvisoria di importo pari al 2 % (due per cento), (importo annuo per 15 anni per 2%), oltre all’importo di € 24.000,00 della proroga tecnica di sei mesi  dell'importo  posto a base di gara;
  2. A garanzia degli obblighi ed impegni assunti col presente contratto, la ditta aggiudicataria  dovrà prestare cauzione definitiva del 10% dell’importo contrattuale  di cui all'art.113 del D.Lgs.n.163/2006  mediante deposito in numerario, fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa di primaria compagnia;
  3. Il deposito cauzionale potrà essere incamerato in tutto o in parte dal Comune per ogni ipotesi di inadempienza non motivata da parte del concessionario degli impegni ed oneri contenuti nel presente. Tale deposito verrà restituito al termine della concessione su certificazione di regolare consegna che il competente ufficio Tecnico Comunale rilascerà, previa redazione in contraddittorio del verbale sullo stato degli impianti, attrezzature e materiali diversi e comunque dopo rimossa ogni eventuale vertenza e contestazione.
  4. In ogni caso, per quanto riguarda il materiale mobile ed immobile, di proprietà del Comune, allo scadere della concessione tutto dovrà essere riconsegnato in perfetta efficienza, salvo il deterioramento normale per l'uso, mentre gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o negligenza, dovranno essere senz'altro reintegrati dal concessionario con facoltà del Comune di Tromello di rivalersi sulla somma versata a titolo di deposito cauzionale.
  5. E’ richiesto altresì garanzia fideiussoria di €. 25.000,00 (pari al 10% dell’importo contrattuale) escutibile a semplice richiesta,  da parte della ditta aggiudicataria che copre il rischio della mancata apertura dell’impianto il 01.06.2011.

 

Art. 22) Durata della concessione.

  1. La concessione ha la durata dal 10/05/2011 al 09/05/2026.
  2. L’appalto, nel rispetto della normativa vigente  non è oggetto di rinnovazione. Lo stesso potrà essere oggetto di proroga per il periodo strettamente necessario all’effettuazione delle procedure di scelta del contraente per il nuovo appalto qualora per motivi imprevisti e imprevedibili il Comune di Tromello al momento della scadenza non sia stato in grado di avviare l’iter per l’indizione della nuova gara.
  3. Sarà possibile una proroga tecnica della durata massima di mesi sei.

 

 

Art. 23) Spese  contrattuali.

Qualsiasi spesa inerente il contratto sarà a completo carico  della Ditta aggiudicataria.

 

Art.24) Inadempienze e penalità

Ove si verifichino inadempienze della ditta appaltatrice nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali saranno applicate dal Committente penali, in relazione alla gravità delle inadempienze a tutela delle norme contenute nel presente capitolato. Le penalità minime che il Committente  si riserva di applicare sono le seguenti:

 

 €  250,00                            ogniqualvolta viene  negato l’accesso agli incaricati del Committente ad

                                 eseguire i controlli di conformità;

                    

€  500, 00                        per ogni caso di mancato rispetto delle specifiche igienico ambientali;

 

€  500,00         per ogni mancato rispetto delle norme igienico sanitarie riguardanti la

conservazione delle derrate o quanto altro previsto dalla legge in materia;

 

€  300,00         per mancata consegna ai responsabili dei controlli di conformità incaricati

dal Committente  della documentazione inerente la messa in atto del

sistema haccp;

 

Nel caso in cui tali violazioni o altre non espressamente citate risultassero gravi, ovvero ripetute nell’arco della durata del servizio, il Committente si riserva di applicare ulteriori penali in relazione alla loro gravità,  nel seguente modo: maggiorazione più 25% alla seconda infrazione, maggiorazione del 50% alla terza, decadenza del contratto alla quarta.

 

Art.25)  Commissione e pubblicità

 

Con riferimento agli art.80 e 84 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.e i. determinano in €  5.880,00 IVA compresa le spese per la commissione di gara e le spese di pubblicità che sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

 

Art.26) Oneri fiscali

Saranno a carico dell’impresa aggiudicataria, che si impegna al pieno assolvimento, le imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione dei servizi oggetto del servizio.

 

 

Art.27) Controversie

Per eventuali controversie inerenti  il contratto è competente il Giudice Ordinario, mentre per  eventuali controversie inerenti il bando e la procedura di aggiudicazione è  competente il TAR Lombardia.

 

Art.28) Rinvio

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, è fatto rinvio al C.C., nonché a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nelle materie oggetto del servizio.

 

Art.29) Trattamento dei dati

Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura in economia per l’aggiudicazione del servizio e per l’eventuale stipula del successivo contratto.

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per l’espletamento della predetta procedura; il mancato conferimento degli stessi comporta l’esclusione dalla gara.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tromello.

Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Angela Giovanna Natale.

Responsabile del trattamento: Dott.ssa Cristina Motta.

Incaricati del trattamento sono i dipendenti del Comune di Tromello che si occuperanno della procedura in questione.

 

Art.30) Altre informazioni

La Commissione si riserva di richiedere la documentazione a comprova delle dichiarazioni di offerta e pregiudizialmente al contratto. Delle dichiarazioni richieste può, in alternativa, essere fornita certificazione, purché valida, come previsto dalla vigente normativa.

 

La stazione appaltante si riserva di differire o revocare il presente procedimento di Gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese, o altro.